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La mente può trovarsi in stati diversi , il sonno ,il sogno, la trance,l'ipnosi,l'attenzione fluttuante,
l'estasi,la preghiera,la meditazione,la creatività artistica e scientifica,
l'esplorazione dello spazio e degli abissi marini,l'agonismo sportivo.

Stati della mente pubblica lavori originali o già pubblicati con il consenso degli autori, interviste e recensioni di libri e promuove eventi culturali e scientifici.

NATALE O DEL NUOVO INIZIO : LA PSICOANALISI DI M.BALINT ALLA LUCE DEL CRISTIANESIMO di Guglielmo Campione.





Il Natale di Gesù è un nuovo inizio , un'annuale possibilità di rinascita, una prospettiva terapeutica : una relazione sterile può riprendere a essere feconda, una comunicazione bloccata può sbloccarsi , un torto può esser perdonato , un guasto riparato , un male guarito, un debito pagato, una speranza riaccesa.
Ritualizzare la memoria significa darle un tempo e spazio suo proprio ben delineato e riconoscibile : come si semina e si raccoglie in certi mesi dell'anno cosi si può ricordare che è possibile fare sempre un nuovo inizio contro le più severe evidenze dello sconforto che vede il passato come un tempo inemendabile.
La morte è bandita dalla resurrezione della Pasqua ma anche dalla possibilità della rinascita del Natale di Cristo , che ogni anno simbolicamente rinasce come Sole che illumina e riscalda le tenebre umane , come un bambino che nasce in condizione di precarietà , freddo e povertà in una terra straniera: una scelta obbligata dalla legge imperiale Augustea del censimento disposto dal governatore romano Publio Sulpicio Quirino nelle province di Siria e Giudea nel 6 d.C. , Vangelo secondo Luca 2,1-2 cui obbedisce per senso del dovere Giuseppe anziano Padre affidatario , diremmo oggi, e Maria giovanissima ragazza Madre.
Come ricordava Carlo Maria Martini :”
Il Natale guarda alla Pasqua e il presepio contiene allusioni alla morte e risurrezione di Gesù. Esse erano presenti nella riflessione dei Padri. Così, ad esempio, il tema del legno della croce veniva ricordato dalla culla di legno in cui giace Gesù. Le pecore offerte dai pastori ricordano l’agnello immolato. Anche la Madre che si curva sul Figlio ci richiama alla pietà di Maria che tiene tra le braccia il Figlio morto.
La liturgia ambrosiana si esprime così: «L’Altissimo viene tra i piccoli, si china sui poveri e salva». Dunque, il senso del Natale ci riporta al centro della nostra redenzione e ci procura una gioia che non avrà mai fine. Un simile atteggiamento positivo può convivere anche con grandi dolori e penosi distacchi. So bene che questi sentimenti di dolore sono i segni di grandi ferite, che si riaprono soprattutto in questi giorni. Quando si vede a tavola un posto vuoto, riemerge il mistero del Crocefisso con le sue piaghe”.
Ritornare indietro nel tempo che irrimediabilmente non è più , è possibile solo con la memoria : di questa funzione non possiamo essere stati dotati per caso .
Ricordare ci permette periodicamente di regredire ( regredior ,torno indietro) e questa possibilità si mostra - oltreché esecrabilmente considerata dalla logica produttiva capitalistica una perdita di tempo di chi s 'attarda nel dolore per un mancato ritorno (l algos del nostos nel greco di Omero nell'Odissea, la nostalgia in italiano) - augurabile se conduce ad un nuovo inizio.
È questo l'universale messaggio cristiano del Natale : come il perdono e la misericordia - (etimologicamente il cuore per i miseri di pane , casa , patria e salute, ma anche per la nostra e l'altrui miseria del cuore sclerotizzato dalle paure dell'ego )ricordatoci da Papa Francesco , puó sempre darsi un nuovo inizio .
Un grande psicoanalista ebreo Ungherese allievo di Sachs e Sandor Ferenczi , M . Balint concentrò la sua attenzione sulle funzioni positive della regressione, che aiuta il singolo individuo permettendogli di accedere ad un nuovo ciclo. Questa nozione di nuovo ciclo (o nuovo inizio), uno dei concetti più frequentemente citati negli ultimi decenni, nacque da una seduta in cui una paziente donna di Balint che spesso accennava al fatto di non aver mai osato fare una semplice capriola, improvvisamente ne fece una durante una seduta, e così Balint comprese che attraverso una regressione, ella era tornata ad un punto nel quale un nuovo inizio ed un ulteriore sviluppo erano possibili.
Utilizzando sia la sua teoria del “nuovo ciclo” (o “nuovo inizio”), sia la dinamica del controtransfert concepita in base al lavoro di Ferenczi, in un primo tempo Balint iniziò comparativamente a sviluppare una linea di terapia psicoanalitica che sottolineava l’importanza dell’esperienza dei ricordi traumatici evocati nella situazione terapeutica. Se si torna per un tempo definito e ritualizzato in presenza di una persona presente e disposta all’esserci nell’ascolto , è possibile fare un nuovo e più propizio inizio .
Penso che il sacramento della riconciliazione nella confessione abbia psicologicamente anche queste basi , senza nulla togliere al suo immutato significato teologico.
Secondo Balint, il concetto di regressione può essere inteso in due sensi: uno, di tipo benigno, conduce allo stato di “nuovo inizio” e di guarigione; l’altro, di tipo maligno, perpetua sia infinite ripetizioni improduttive, sia una dipendenza tossicomanica dal terapeuta. Le due nozioni di base sulle quali si fondano la regressione benigna e il nuovo inizio, sono per M. Balint l’amore primario e il difetto fondamentale.
Il primo consiste in una fondamentale esperienza di legame materno: lo stato di libertà da problemi, di amore perfetto, nel quale l’armonia protettiva, amorevole, nutriente della quasi totalità dell’universo circonda il bambino come un grembo e provvede al suo benessere senza che ci sia necessità di alcuno sforzo da parte sua.
Il difetto fondamentale porta questo stato alla sua conclusione: si tratta del processo precoce nel quale si verifica uno iato importante tra i bisogni biopsicologici individuali da un lato, e la cura psicofisica, l’attenzione e la partecipazione emotiva diretta verso di lui o verso di lei, dall’altro lato.
Come risultato del difetto fondamentale (Basic Fault, 1968) l’amore tenta di connettersi con gli oggetti nell’ambiente secondo due modalità: sia abbarbicandosi ansiosamente ad essi, oppure, per contrasto, essendo respinta da essi e trascinata negli spazi intermedi. Balint chiamò “ocnofilia” la prima modalità, e “filobatismo” la seconda.
La Creatura umana conosce nella vita gravidica lo stato mistico terreno attraverso cui potrà presentire e desiderare la vita e la presenza di Dio , pur se absconditus, ( Isaia45,15 , Barth)attraverso lo stato di libertà da problemi, di amore perfetto, nel quale l’armonia protettiva, amorevole, nutriente della quasi totalità dell’universo circonda il bambino come un grembo e provvede al suo benessere senza che ci sia necessità di alcuno sforzo da parte sua.
Analogamente questi due stati interiori , in quanto correlati a esperienze d’amore possono essere pensati anche come peculiari esiti eventuali dell’esperienza di fede : l’ocnofilia d’una fede come esperienza di dipendenza in cui proiettiamo aspettative e bisogni ,( Dio è visto solo in quanto soddisfa i nostri bisogni ) la seconda il filobatismo come esito controdipendente d’ un rifiuto della fede assomigliante alla passione funambolica di fascinazione del rischio. L’ateismo come funambolismo sull’abisso.
È per dirla con M. Balint , è il difetto fondamentale ció che mi permette di distinguere Dio dai miei bisogni , portando questo stato d’ingenua credenza alla sua conclusione: si deve verificare uno iato importante tra i bisogni individuali da un lato, e la loro soddisfazione magica che non comporta nessuna assunzione di responsabilità .
Penso che il percorso di crescita personale che passa attraverso l’affrontare la separazione interiore da questa posizione infantile-dipendente possa condurre ad una crescita dell’amore di fede .
Che succede infatti all’amor di fede quando ci accorgiamo che Dio non è più la proiezione di nostri bisogni ? Ci rifiutiamo di accettare questa delusione permanendo in un amor di fede infantile o riteniamo ateisticamente di poter farne a meno sviluppando un funambolismo razionale orgoglioso della propria Autarchica e totale indipendenza ?
In che senso l’accettazione di una regressio ad una totale fiducia in Dio puó condurre ad una nuova nascita e dunque ad un nuovo inizio ?
Fede ha stessa radice di fiducia .
Mi fido dell’amor di Dio anche se non corrisponde più ai miei bisogni Proiettati di dipendenza ?
Che differenza c’è tra credere di raggiungere Dio o permettere a Dio di raggiungerci nel profondo del cuore ?
Per l’uomo Dio non è raggiungibile razionalmente , non è l’ego la via perchè esso è il Modello attraverso cui raggiungiamo la differenziazione dal mondo.
Ritornare indietro nel tempo che irrimediabilmente non è più , è possibile solo con la memoria : di questa funzione non possiamo essere stati dotati per caso .
Per Permettere a Dio di raggiungerci è necessario cambiare di nuovo rotta , è necessario un nuovo inizio , quello della fiducia in qualcosa di piu grande di noi , che le cose cambino nella resa .
Questo è un passo molto difficile : lasciarsi andare , avere fiducia nell’intangibile che possiamo toccare solo leggendo i suoi segni non logici e prevedibili nel Mondo e nella nostra vita.
Come si recita in Surrender Blues (10) :

Oh No


Surrender


Ancora un gioco !


Ancora un gioco


senza abbandono.



Surrender


lo sai :


Solo tu rendi i nostri spiriti fluidi


Solo tu dissolvi questa insipida


concretezza


Solo tu riapri le porte dell’innocenza


Solo Tu fai suonare


al nostro cuore


il suo ritmo da Grande Tamburo


scrosciante come un uragano luccicante


caldo


come una pioggia tropicale dai cieli neri


che accarezza


sferzando


Palme e Banani .


Oh no,


Surrender


di nuovo prigionieri


di quel Diavolo del cervello !



L’emergere interiore della parola poetica è uno di questi momenti : ci si puó lasciare guidare da una voce, seguendola come parola che guida i miei Passi , come luce sul Mio cammino ,come dice il salmo 118 : mi fido di Te , Parola , ti ascolto , dialogo con Te anche se non sei un ragionamento ma non per questo sei da negare. Insieme alla Parola sogno .
«Il senso ultimo e profondo dell'Avvento sta proprio qui, Dio ti dà quello che non hai: il coraggio di sognare» diceva Don Tonino Bello.

Sognare che un nuovo inizio è sempre possibile.




Bibliografia


1. Vangelo di Luca.


2. “Analisi del carattere e «nuovo ciclo»”, in: Balint, M. (1952),

      L’amore primario. Guaraldi, Firenze (1973)


3. Balint, M. (1957) Balint, M., Medico, Paziente e Malattia, Feltrinelli, 1961.


4. Balint, M., Balint E. (1968), La Regressione, Cortina Editore, 1983.


5. Papa Francesco : Giubileo della Misericordia

6. Omero , Odissea


7. Carlo Maria Martini, dal Corriere della sera, 23/12/2010


8. Salmo 118


9. Don Tonino Bello


10. G. Campione , Il lungo cammino del fulmine: sul vagabondaggio del cuore

dalla casa al mondo . Edizioni ILMIOLIBRO,2015




Sexting, dovere di fedelta’nel matrimonio e riservatezza - Maria Zappia, Avvocato

Si ringrazia la rivista PERSONA E DANNO diretta dal Prof. Paolo Cendon
e l'Avv.Maria Zappia per la concessione della pubblicazione.


https://www.personaedanno.it/matrimonio-famiglia-di-fatto/sexting-dovere-di-fedelta-nel-matrimonio-e-riservatezza-maria-zappia

Come noto, tra gli obblighi derivanti dal matrimonio sanciti dall’art. 143 cc. vi è quello della fedelta’ da intendersi “ non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma anche come impegno a non tradire la fiducia reciproca, sia sul piano della dedizione fisica sia sul piano spirituale”.

La pronuncia rapporta la nozione di fedeltà coniugale a quello di lealtà, e dunque, nel bilanciamento dell’interesse all’unita’ familiare vengono imposti sacrifici alle scelte individuali di ciascun coniuge ove si pongano in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune.

La violazione dell’obbligo di fedeltà rileva sotto due profili distinti e cioè sotto il profilo dell’addebito al coniuge fedifrago della responsabilita’ della separazione e sotto il profilo del danno ingiusto definito illecito endofamiliare allorquando alla violazione del dovere di fedeltà segue la lesione di altri interessi quali l'onore e la reputazione dell’altro coniuge.

Ai fini dell’addebito della responsabilita’ della separazione occorre che la violazione del dovere di fedelta’ sia l’unico fattore determinante la separazione e che antecedentemente al tradimento non vi siano ragioni nella coppia tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Ciò che assume rilevanza, è verificare, caso per caso, se la violazione del dovere di fedeltà coniugale sia stata la causa della crisi matrimoniale o se, invece, ne sia stato l'effetto.

Ai fini della risarcibilità dei comportamenti lesivi occorre invece un plus di disvalore e cioè le condotte poste in essere da uno dei coniugi, devono essere talmente gravi da determinare oltre all’addebito, una lesione alla dignita’ ed integrità morale dell’altro coniuge. La Suprema Corte (sentenza n. 9801 del 2005) ha affermato che i rimedi tipici previsti dal diritto di famiglia, come la separazione o il divorzio, sono compatibili e concorrenti con l'azione ordinaria di risarcimento danni, di cui all'articolo 2043 c.c. e che la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione non sono di per sé fonte di una responsabilità risarcitoria. Ha osservato la Suprema Corte che “la separazione o il divorzio sono strumenti accordati dall'ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo e che diversa è la funzione dell'assegno di separazione o di divorzio avente natura strettamente assistenziale, rispetto alla tutela offerta dal risarcimento dei danni che assolve, di regola, ad una funzione compensatoria; oltretutto la perdita del diritto all'assegno di separazione a causa dell'addebito, può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto e non quello che deve corrisponderlo e non opera quando il soggetto responsabile non sia titolare di mezzi economici”.

Quindi se nessun danno può derivare dalla semplice decisione di porre fine al vincolo coniugale, perché ciascun coniuge ha diritto interrompere il rapporto senza impedimenti allorquando ravvisi una intollerabilita’ della convivenza, la lesione della dignità, causata dalla infedeltà o dal altri gravi comportamenti, può essere riconosciuta come autonoma voce risarcitoria nell'ambito del danno non patrimoniale.

Più di recente è stato ribadito che “nell'ambito di un vasto orientamento dottrinale e giurisprudenziale è stata da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei doveri familiari non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c..”.

Con specifico riferimento al sexting e cioè allo scambio tra soggetti consenzienti di messaggi e video a contenuto intimo ed allusivo nell’unica pronuncia edita emessa dal Tribunale di Roma in data 30.3.2016 è emerso che in generale i messaggi possono essere letti come semplice scambio di affettuosità tra gli utenti del web laddove nel caso richiamato gli SMS prodotti in giudizio dal coniuge tradito estratti dal telefono personale dell’altro coniuge lasciato incustodito in casa, rappresentavano “il dialogo fra due persone tra cui era in corso una relazione intima”; nel senso che i testi contenevano scambi di affettuosita’, parole amorose e chiari riferimenti ad una comune sessualita’, che non potevano essere differentemente intesi se non come dimostrazione di una relazione sentimentale con persona diversa dal coniuge. Chiara la circostanza che nessuna crisi vi era tra i coniugi in tempi preesistenti alla relazione extraconiugale, la causa della separazione è stata ricondotta alla infedelta’ coniugale di colei che aveva intrattenuto la relazione intima con il destinatario dei messaggi.

Nel caso trattato dalla Corte di merito il coniuge i cui messaggi intimi erano stati esibiti in giudizio mediante chiavetta usb contenenti le schermate del telefono dal quale era stato operato il sexting aveva invocato il diritto alla riservatezza e l’inutilizzabilita’ degli atti.

Il Tribunale, mostrando un’atteggiamento di saggia ponderazione delle dinamiche familiari ha affermato che la scoperta casuale del contenuto di conversazioni facilmente acquisibili sul portatile del coniuge lasciato incustodito all’interno dell’abitazione familiare non può ritenersi illecita affermando inoltre che “ in un contesto di coabitazione e di condivisione di spazi e strumenti di uso comune quale quello familiare, la possibilita’ di entrare in contatto con dati personali del coniuge sia evenienza non infrequente, che non si traduce necessariamente in una illecita acquisizione dei dati”.

Quasi riportando il giudizio di valore al concetto di lealtà, manifestato dalla Suprema Corte nella pronuncia del 2008 la corte romana ha ribadito che “E’ la stessa natura del vincolo matrimoniale che implica un affievolimento della sfera di riservatezza di ciascun coniuge, e la creazione di un ambito comune nel quale vi è un’implicita manifestazione di consenso alla conoscenza di dati e comunicazioni di natura anche personale, di cui il coniuge in virtù della condivisione dei tempi e degli spazi di vita, viene di fatto costantemente a conoscenza a meno che non vi sia una attivita’ specifica volta ad evitarlo”.

Sexting: quale tutela? di Maria Zappia , Avvocato

Si ringrazia la rivista PERSONA E DANNO e l'Avvocato Maria Zappia per aver concesso a STATI DELLA MENTE la pubblicazione 


L’utilizzo della rete telematica per lo scambio di comunicazioni a contenuto intimo è un fenomeno da analizzare e definire per le conseguenze gravi che talvolta si determinano allorquando il destinatario del messaggio o del video ne diffonde il contenuto sui social rendendo pubblico ciò che era destinato a rimanere nella sfera privata dei soggetti. Il recente caso di Tiziana Cantone, accanto ad altri meno recenti, ma ripetitivi riguardo al tragico epilogo, ha evidenziato, da un lato la nocivita’ della diffusione di immagini sul web e dall’altro la necessita’ di operare con criteri definitori superando le tradizionali semplicistiche espressioni sessiste e correlando gli interessi lesi al più ampio sistema delle libertà fondamentali
La rete ha profondamente cambiato il contesto sociale, il linguaggio, i modi di agire e le abitudini di milioni di persone, è diventata uno spazio alternativo a quello reale per acquisire informazioni, esprimere idee, ed anche, nel settore specifico di nostro interesse, per realizzare incontri e manifestare desideri di carattere privato attinenti alla sfera della sessualita’.

Ci si avvale delle chat line, si utilizzano siti ad hoc che facilitano relazioni fra persone con comuni interessi, si utilizzano i popolari sistemi di messaggistica istantanea o differita, si adopera la webcam per filmare e trasmettere in tempo reale al partner la comunicazione: è in una parola, il cybersex che ha soppiantato, per alcuni versi, il modo tradizionale di intrattenere rapporti. La relazione virtuale spesso si attua all'interno di rapporti intimi già esistenti, ad esempio tra persone sentimentalmente legate ma geograficamente separate, rivestendo così tutte le caratteristiche di una prosecuzione della sessualità di coppia, oppure si manifesta nell’ampio universo del gioco edonistico e narcisistico della rete che vede fiorire e germogliare rapporti e legami disgiunti da quelli reali.

E’ probabilmente questa seconda dimensione ad attrarre maggiormente sia donne che uomini verso approcci virtuali in quanto lo strumento di trasmissione (pc, tablet, smatphone ecc.) garantisce disinibizione e libertà di manifestazione delle proprie inclinazioni e fantasie senza ansie e senza necessita’ di mettere in gioco le tradizionali dinamiche legate alla corporeita’.

Utilizzando la pluridefinita “terra di nessuno” del web si altera la propria essenza identitaria presentandosi come si vorrebbe essere o si vorrebbe essere percepiti dagli altri, si rifugge dal contatto reale e agevolmente si riescono a proiettare all’interno della comunicazione, spinte emotive raramente riferibili nella vita reale. Nell’ambito del più ampio fenomeno, di estrema attualità, del cybersex, in questo breve testo si cerchera’ di analizzare il fenomeno del sexting tra adulti da intendersi come trasmissione di testi e di immagini sessualmente allusive o suggestive mediante il cellulare o il pc.

La distinzione fondamentale che emerge è quella tra sexting primario in cui, nell’ambito di una relazione virtuale o reale consensuale, il messaggio viene trasmesso ad uno o più destinatari, dal sexting secondario in cui i destinatari dell’immagine e/o del testo allusivo pongono in circolazione il messaggio ponendolo alla fruizione di terzi soggetti estranei al rapporto e di tutti i potenziali fruitori della rete tramite i conosciuti canali di trasmissione dati telematici (youtube, facebook, instagram). Nel primo caso, tranne l’ipotesi già esaminata di rilevanza del comportamento nell’ambito di un procedimento civile per “infedeltà”, il fenomeno, ampiamente diffuso, è di mero interesse sociologico e psicologico, non certo giuridico, in quanto si tratta di condotte lecite rientranti nell’ambito della comunicazione virtuale.

Per contro, assume rilievo preponderante per l’interprete, la seconda tipologia di comportamento, cioè quella che si attua allorquando il destinatario del messaggio e dell’eventuale immagine anziché tenere per sé i contenuti del testo o le immagini intime del partner, li diffonde in rete, ponendo in essere una condotta altamente lesiva di quei valori dei quali ciascun individuo è depositario la cui integrita’ ogni ordinamento giuridico intende assicurare.

Il recente caso di Tiziana Cantone, accanto ad altri meno recenti, ma ripetitivi riguardo al tragico epilogo, ha evidenziato, da un lato la nocivita’ della diffusione di immagini sul web e dall’altro la necessita’ di operare con criteri definitori superando le tradizionali semplicistiche espressioni sessiste e correlando gli interessi lesi al più ampio sistema delle libertà fondamentali. Nel caso di cronaca ingiustamente si è affermato, in maniera anche grossolana, che nel consentire la ripresa di immagini intime la vittima avesse implicitamente manifestato una sorta di consenso alla divulgazione in rete delle immagini laddove le condotte del sexting, anche consensuali ab initio, non determinano necessariamente il consenso implicito alla successiva diffusione in rete dei messaggi intimi.

Analizzando le condotte con specifico riferimento ai valori da tutelare si ritiene che la scelta del soggetto che esprime i propri desideri tramite il sexting meriti piena tutela in quanto estrinsecazione del diritto alla sessualita’, considerato uno degli essenziali modi di espressione della persona umana (Corte Cost.n. 561/1987). I diritti sessuali costituiscono diritti universali basati sulla liberta’ personale, sulla dignita’ e parita’ di tutti gli esseri e sono strettamente correlati al diritto alla salute. Il pieno sviluppo della sessualita’ incide difatti sul benessere dell’individuo garantendo equilibrio e stabilita’ emotiva e contribuisce all’armonioso sviluppo della personalità di ciascuno (vd. documento della World Association for Sexual Health -Was 2008- tradotto in lingua dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica. All’art. 1 si legge “ I diritti sessuali sono parte essenziale dei diritti umani fondamentali e pertanto sono inalienabili ed universali. La salute sessuale è una componente essenziale del diritto al godimento dei più elevati standard di salute).

La Corte regolatrice esaminando sia fattispecie di rilievo civilistico che penalistico ha manifestato nell’un caso l’opportunità di una tutela reintegratoria dei beni lesi e nell’altro l’esigenza di prevenire attentati ad una tra le libertà di autodeterminazione del pensiero umano.

Citiamo, senza pretese di esaustivita’, la pronuncia di Cass. Civ. n. 13547/2009 che ha riconosciuto e ristorato il diritto alla sessualità della parte danneggiata (leso nel caso di specie in conseguenza di errore medico) per essere un diritto inviolabile ed un “modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona”, e riguardo alle fattispecie penalistiche, la pronuncia delle Sezioni Unite n.3/2000 con la quale, nell’ipotesi punita dall’art. 600 ter cp. (reato di pornografia minorile) si è affermato che l’ordinamento appresta, una tutela penale anticipata alla liberta’ sessuale del minore “reprimendo tutti i comportamenti che mettono a repentaglio il libero sviluppo personale del soggetto con la mercificazione del suo corpo.

Sempre con riferimento al concetto di libertà di autodeterminazione, Cass. Pen. n. 12836/2013 nel caso di violenza sessuale subita da una prostituta ha ritenuto la preminenza del principio di libera autodeterminazione nella sfera sessuale rispetto alla situazione concreta della vittima affermando che il bene protetto dall'art. 609-bis c.p. è la libertà di estrinsecazione della sessualità e che riguardo alla peculiare attività svolta dalla prostituta dovesse ritenersi rimessa ad una scelta personalissima la vendita del proprio corpo. La Corte ha poi escluso l'attenuante del fatto di minore gravità per essere la persona offesa dedita alla prostituzione affermando che “il diritto al rispetto della libertà sessuale prescinde da condizioni e qualità personali, dal motivo e dal numero dei rapporti avuti in passato con persone più o meno conosciute”. Peraltro, non infrequente, nei comportamenti di sexting secondario, è la plurioffensivita’ dei comportamenti che si realizza ogni qualvolta il vulnus alla libera manifestazione della personalita’ nella sfera sessuale determina, per le vittima, uno stato patologico (depressioni, disturbi post traumatici, fobie sociali, insonnia, disordini alimentari suicidio), in tal caso, all’aggressione alla libera manifestazione del pensiero, di per sé dannosa, si correla strettamente la perdita del bene salute e dunque ancora una volta gli interessi lesi assumono rilevanza costituzionale ed esigono piena tutela. Allarmante è poi altra circostanza che si realizza allorquando il destinatario delle immagini o dei testi, coarta la volonta’ della vittima (c.d. cyber extortion- sexestortion) costringendola a dei comportamenti che in stato di libera autodeterminazione non compirebbe, sotto la minaccia di diffondere le immagini intime o di rivelarle a terzi. E’ evidente che in tali casi il soggetto passivo vive momenti di profondo sgomento e di infinita solitudine. Il bene giuridico da tutelare è quindi il diritto personalissimo all’autodeterminazione in materia sessuale ed alla salute laddove nell’incertezza che domina il fenomeno in tutte le legislazioni contemporanee, le norme poste a tutela delle vittime di sexting secondario privilegiano più che la liberta’ sessuale nozioni la riservatezza ovvero l’onore e il decoro. In ogni caso, arrestare il fenomeno della diffusione e dell’eventuale sfruttamento dell’immagine intima non autorizzata salvaguardando al contempo la libertà dell’agente, è un tracciato da cui non si può prescindere per rendere il fenomeno accettabile all’interno dell’attuale contesto sociale pervaso dalla cultura dell’apparenza e dalla facilita’ delle comunicazioni.



Il diritto alla riservatezza

Una certa coerenza si coglie nel ritenere la diffusione delle immagini e dei testi operata nell’ambito del c.d. sexting secondario come comportamento in violazione del diritto alla riservatezza da intendere come la facoltà di impedire che le informazioni riguardanti tale sfera personale siano divulgate in assenza dell’autorizzazione dell’interessato, od anche il diritto alla non intromissione nella sfera privata da parte di terzi.

Tale diritto assicura all’individuo il controllo su tutte le informazioni e i dati riguardanti la propria vita privata, fornendogli nel contempo gli strumenti per la tutela di delle informazioni. L’istituto definito dai più come generico diritto alla libera determinazione nello svolgimento della propria personalità e racchiuso nell’espressione (privacy) viene inteso sia nel senso di tutela dei dati personali (quindi come diritto negativo volto a impedire la rilevazione di informazioni sul nostro conto), ma nella definizione più ampia quale diritto ad esprimere liberamente le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle attingendo liberamente alla proprie potenzialità. In tal senso è intesa come privacy anche l’autodeterminazione e la sovranità su sé stessi. Il concetto viene diffusamente riportato, con molteplicità di espressioni, nel testo di accordi internazionali, come ad esempio quello di Schengen, ed anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione che che all'art. 8 così recita: "1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente”.

I dati personali si dividono in quattro categorie e le immagini ed i testi trasmessi attraverso il sextingverrebbero collocati nell’ambito definitorio dei c.d. “dati sensibili cioè quelli idonei a rivelare "l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di una persona. In ogni caso è un concetto acquisito in via definitiva dalla dottrina che i dati relativi alla salute e alla vita sessuale siano "supersensibili" e cioè non è consentita alcuna esenzione nel trattamento in assenza di consenso.



L’onore e il decoro

La recente disciplina, in attesa di approvazione definitiva da un ramo del parlamento, reca una precisa scelta del legislatore italiano di reprimere il comportamento di sexting secondario ponendo quale motivazione a fondamento delle norme repressive la tutela dell’onore e della reputazione della vittima. La norma incriminatrice, viene inserita nel testo legislativo dedicato al bullismo e cyber bullismo (Proposta di Legge n. 3139 “disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo”) e recita all’art. 2 bis nel testo elaborato in Commissione “Per cyber bullismo si intendono, inoltre, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione on line attraverso la rete internet, chat room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali, effettuati allo scopo di offendere l’onore, il decoro, e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operati mediante mezzi informatici e la rete telematica al fine di acquisire o manipolare dati personali, ovvero di pubblicare informazioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione della vittima”. In questo senso anche la Giurisprudenza si era espressa ritenendo diffamatorie le condotte di diffusione delle immagini non autorizzate (Cass. n. 47239/2012), ovvero riconnettendo i comportamenti lesivi nell’alveo dei c.d. “ atti persecutori”o “stalking” (Cass. n. 32404/2010).

Riteniamo tuttavia che, sia pur nella severità della pena proposta con la modifica all’art. 612 bis del codice penale (pena della reclusione da uno a sei anni) i beni giuridici presi in considerazione dal testo in fase di approvazione, siano di portata ridotta rispetto all’ampiezza del nucleo portatore delle liberta’ fondamentali che si sono per l’innanzi analizzate. Nella diffusione in rete delle immagini non autorizzate difatti più che un attentato all’onore ed alla reputazione del soggetto, più che la violazione del diritto alla riservatezza, si realizza la disintegrazione dell’intero sistema di valori dell’individuo connessi alla sfera intima in quanto alla pubblicazione sui social segue con effetto capillare, vista la diffusivita’ della rete, il turbinio dei commenti e l’ulteriore vilipendio delle scelte del singolo.