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Sexting, dovere di fedelta’nel matrimonio e riservatezza - Maria Zappia, Avvocato

Si ringrazia la rivista PERSONA E DANNO diretta dal Prof. Paolo Cendon
e l'Avv.Maria Zappia per la concessione della pubblicazione.


https://www.personaedanno.it/matrimonio-famiglia-di-fatto/sexting-dovere-di-fedelta-nel-matrimonio-e-riservatezza-maria-zappia

Come noto, tra gli obblighi derivanti dal matrimonio sanciti dall’art. 143 cc. vi è quello della fedelta’ da intendersi “ non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma anche come impegno a non tradire la fiducia reciproca, sia sul piano della dedizione fisica sia sul piano spirituale”.

La pronuncia rapporta la nozione di fedeltà coniugale a quello di lealtà, e dunque, nel bilanciamento dell’interesse all’unita’ familiare vengono imposti sacrifici alle scelte individuali di ciascun coniuge ove si pongano in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune.

La violazione dell’obbligo di fedeltà rileva sotto due profili distinti e cioè sotto il profilo dell’addebito al coniuge fedifrago della responsabilita’ della separazione e sotto il profilo del danno ingiusto definito illecito endofamiliare allorquando alla violazione del dovere di fedeltà segue la lesione di altri interessi quali l'onore e la reputazione dell’altro coniuge.

Ai fini dell’addebito della responsabilita’ della separazione occorre che la violazione del dovere di fedelta’ sia l’unico fattore determinante la separazione e che antecedentemente al tradimento non vi siano ragioni nella coppia tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Ciò che assume rilevanza, è verificare, caso per caso, se la violazione del dovere di fedeltà coniugale sia stata la causa della crisi matrimoniale o se, invece, ne sia stato l'effetto.

Ai fini della risarcibilità dei comportamenti lesivi occorre invece un plus di disvalore e cioè le condotte poste in essere da uno dei coniugi, devono essere talmente gravi da determinare oltre all’addebito, una lesione alla dignita’ ed integrità morale dell’altro coniuge. La Suprema Corte (sentenza n. 9801 del 2005) ha affermato che i rimedi tipici previsti dal diritto di famiglia, come la separazione o il divorzio, sono compatibili e concorrenti con l'azione ordinaria di risarcimento danni, di cui all'articolo 2043 c.c. e che la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione non sono di per sé fonte di una responsabilità risarcitoria. Ha osservato la Suprema Corte che “la separazione o il divorzio sono strumenti accordati dall'ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo e che diversa è la funzione dell'assegno di separazione o di divorzio avente natura strettamente assistenziale, rispetto alla tutela offerta dal risarcimento dei danni che assolve, di regola, ad una funzione compensatoria; oltretutto la perdita del diritto all'assegno di separazione a causa dell'addebito, può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto e non quello che deve corrisponderlo e non opera quando il soggetto responsabile non sia titolare di mezzi economici”.

Quindi se nessun danno può derivare dalla semplice decisione di porre fine al vincolo coniugale, perché ciascun coniuge ha diritto interrompere il rapporto senza impedimenti allorquando ravvisi una intollerabilita’ della convivenza, la lesione della dignità, causata dalla infedeltà o dal altri gravi comportamenti, può essere riconosciuta come autonoma voce risarcitoria nell'ambito del danno non patrimoniale.

Più di recente è stato ribadito che “nell'ambito di un vasto orientamento dottrinale e giurisprudenziale è stata da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei doveri familiari non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c..”.

Con specifico riferimento al sexting e cioè allo scambio tra soggetti consenzienti di messaggi e video a contenuto intimo ed allusivo nell’unica pronuncia edita emessa dal Tribunale di Roma in data 30.3.2016 è emerso che in generale i messaggi possono essere letti come semplice scambio di affettuosità tra gli utenti del web laddove nel caso richiamato gli SMS prodotti in giudizio dal coniuge tradito estratti dal telefono personale dell’altro coniuge lasciato incustodito in casa, rappresentavano “il dialogo fra due persone tra cui era in corso una relazione intima”; nel senso che i testi contenevano scambi di affettuosita’, parole amorose e chiari riferimenti ad una comune sessualita’, che non potevano essere differentemente intesi se non come dimostrazione di una relazione sentimentale con persona diversa dal coniuge. Chiara la circostanza che nessuna crisi vi era tra i coniugi in tempi preesistenti alla relazione extraconiugale, la causa della separazione è stata ricondotta alla infedelta’ coniugale di colei che aveva intrattenuto la relazione intima con il destinatario dei messaggi.

Nel caso trattato dalla Corte di merito il coniuge i cui messaggi intimi erano stati esibiti in giudizio mediante chiavetta usb contenenti le schermate del telefono dal quale era stato operato il sexting aveva invocato il diritto alla riservatezza e l’inutilizzabilita’ degli atti.

Il Tribunale, mostrando un’atteggiamento di saggia ponderazione delle dinamiche familiari ha affermato che la scoperta casuale del contenuto di conversazioni facilmente acquisibili sul portatile del coniuge lasciato incustodito all’interno dell’abitazione familiare non può ritenersi illecita affermando inoltre che “ in un contesto di coabitazione e di condivisione di spazi e strumenti di uso comune quale quello familiare, la possibilita’ di entrare in contatto con dati personali del coniuge sia evenienza non infrequente, che non si traduce necessariamente in una illecita acquisizione dei dati”.

Quasi riportando il giudizio di valore al concetto di lealtà, manifestato dalla Suprema Corte nella pronuncia del 2008 la corte romana ha ribadito che “E’ la stessa natura del vincolo matrimoniale che implica un affievolimento della sfera di riservatezza di ciascun coniuge, e la creazione di un ambito comune nel quale vi è un’implicita manifestazione di consenso alla conoscenza di dati e comunicazioni di natura anche personale, di cui il coniuge in virtù della condivisione dei tempi e degli spazi di vita, viene di fatto costantemente a conoscenza a meno che non vi sia una attivita’ specifica volta ad evitarlo”.

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